Statuto

Statuto del Comitato M.H.E.VI - Mental Health Experience Vicenza

Art. 1 - Denominazione, Natura e Riferimenti Territoriali

È costituito il Comitato M.H.E.VI - Mental Health Experience Vicenza, di seguito

denominato "il Comitato". Il Comitato si configura come associazione di fatto, priva di

personalità giuridica, senza scopo di lucro e senza patrimonio proprio (cassa). Non

prevede la figura di un presidente. Il suo funzionamento si basa sui principi di

partecipazione orizzontale, mutuo aiuto e condivisione. Il Comitato non ha una sede

fissa. I luoghi di ritrovo per le attività saranno definiti di volta in volta tra i membri, purché

ricadenti nel territorio di Vicenza o della sua provincia.

Art. 2 - Scopo e Finalità

Il Comitato ha come scopo principale la promozione e il supporto alle persone con

esperienza di salute mentale nel territorio di Vicenza e provincia. Nello specifico, il

Comitato si propone di:

● Creare una rete di supporto: Offrire uno spazio sicuro e accogliente per la condivisione

di esperienze, difficoltà e successi legati alla salute mentale.

● Contrastare lo stigma: Sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della salute mentale,

promuovendo una maggiore inclusione e comprensione.

● Promuovere il potenziale individuale: Favorire l'autonomia e la partecipazione attiva

dei membri nella gestione della propria salute mentale e nella vita sociale.

● Scambiare informazioni ed esperienze: Divulgare conoscenze, pratiche e risorse utili

per il benessere psicologico e il percorso di recupero.

● Collaborare con enti e associazioni: Interagire con altre realtà del territorio (pubbliche

e private) che si occupano di salute mentale, mantenendo la propria autonomia e

specificità.

● Organizzare iniziative: Promuovere incontri, dibattiti, gruppi di auto-aiuto, eventi

culturali o ricreativi in linea con le finalità del Comitato.

Art. 3 - Membri

Possono far parte del Comitato tutti gli utenti psichiatrici maggiorenni che condividono le

finalità e i principi ispiratori del Comitato. L'adesione al Comitato è libera e volontaria e

non prevede alcuna quota associativa. La partecipazione è considerata attiva e paritaria;

ogni membro ha diritto di parola e di proposta. I membri si impegnano a rispettare lo spirito

del Comitato, basato sul rispetto reciproco, sull'ascolto attivo e sulla non discriminazione.

Art. 4 - Funzionamento e Organizzazione

Il Comitato opera in modo orizzontale e partecipativo, senza una gerarchia formale o una

figura presidenziale.

Le decisioni relative alle attività e alle linee guida del Comitato sono prese attraverso il

consenso dei membri presenti alle riunioni. In assenza di consenso su questioni minori, si

cercherà una soluzione condivisa tramite discussione e compromesso. Per le decisioni di

particolare importanza (es. modifica dello Statuto, scioglimento del Comitato), è richiesto

il consenso della maggioranza qualificata dei due terzi dei membri totali.

Le riunioni del Comitato si terranno con la frequenza e le modalità stabilite dai membri, in

base

alle esigenze e disponibilità comuni. Sarà cura dei membri tenere traccia delle decisioni

più

Art. 5 - Consiglio di Coordinamento

Il Comitato si avvale di un Consiglio di Coordinamento composto da sei membri scelti

tra i membri del Comitato stesso. I membri del Consiglio di Coordinamento sono

individuati e revocati tramite consenso dell'assemblea dei membri del Comitato. Il

Consiglio di Coordinamento ha il compito di:

● Facilitare l'organizzazione delle riunioni e delle iniziative del Comitato.

● Coordinare le attività pratiche e logistiche, fungendo da punto di riferimento operativo.

● Mantenere i contatti con enti esterni, qualora necessario, sempre previa consultazione e

approvazione dell'assemblea dei membri.

● Curare la comunicazione interna ed esterna del Comitato. Il Consiglio di Coordinamento

opera in piena sintonia con i principi di orizzontalità del Comitato, senza assumere funzioni

direttive o di rappresentanza legale esclusiva, ma come organo di servizio per le attività

comuni.

Art. 6 - Risorse Economiche

Il Comitato non dispone di una propria cassa. Le eventuali spese vive necessarie per

l'organizzazione di specifiche iniziative (es. affitto sala, materiali) saranno coperte tramite

la contribuzione volontaria e spontanea dei membri che intendono partecipare a tale

iniziativa o tramite donazioni mirate ricevute per una specifica attività, sempre nel rispetto

del principio di non-lucratività. Qualsiasi eventuale raccolta fondi o erogazione sarà gestita

in modo trasparente e tracciabile dai membri direttamente interessati all'iniziativa, e non

dal Comitato come entità separata. Non sarà mantenuto un conto corrente bancario

intestato al Comitato.

Art. 7 - Modifiche Statutarie e Scioglimento

Il presente Statuto potrà essere modificato solo con il consenso della maggioranza

qualificata dei due terzi dei membri totali del Comitato, in una riunione appositamente

convocata. Lo scioglimento del Comitato può essere proposto da qualsiasi membro e

avverrà con il consenso della maggioranza qualificata dei due terzi dei membri totali. In

caso di scioglimento, i membri decideranno collegialmente la destinazione di eventuali

beni o fondi residui, sempre nel rispetto del principio di non-lucratività e, preferibilmente,

devolvendoli ad altre realtà con finalità analoghe.

Art. 8 - Norme Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile

italiano relative alle associazioni non riconosciute (art. 36 e seguenti del Codice Civile),

in quanto compatibili con la natura di comitato semplice e i principi di cui al presente

Statuto. Le attività del Comitato sono svolte su base volontaria e non retribuita.

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